Documenti Utili

  Scarica il modulo

Modulo CID

Il Modulo di Constatazione Amichevole, noto anche come CID (Convenzione Indennizzo Diretto) in Italia, è un documento utilizzato nei sinistri stradali per agevolare la gestione delle responsabilità e semplificare la procedura di risarcimento dei danni materiali tra i conducenti coinvolti. È uno strumento standardizzato che aiuta a raccogliere le informazioni essenziali sull'incidente in modo conciso.

ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DEL MODULO DI «CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE - DENUNCIA DI SINISTRO. 

1. Il presente modulo deve, a norma dell’art. 5 (*) del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore. 

2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dall’art. 3 (**) del decreto legge citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all’assicuratore del responsabile. 

3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall’altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui agli articoli 3, primo comma, ultimo periodo, e 5, secondo comma, del decreto legge citato al n. 1. 

4. Nel compilare il modulo ricordare: 
– di servirsi per rispondere alle domande: 
a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde); 
b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida; 
– al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale; 
– al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell’incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate; 
– al n. 13, di redigere un grafico del sinistro. 

5. Nel caso in cui il conducente dell’altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch’egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande. 

6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l’assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio “altre informazioni”. 

Se l’altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purchè conforme al presente. 

(*) Art. 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche. 

«Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia l’obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

 (**) Art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche. «Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 5 del presente decreto-legge e recare l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. 

L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dei dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso dal certificato di morte. L’assicuratore è tenuto a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione».